Le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) sono cittadini e cittadine amanti della natura, volontari che dedicano il proprio tempo alla difesa dell’ambiente, che desiderano trasmettere agli altri le proprie conoscenze e la propria passione e che educano al rispetto dei tesori verdi della nostra regione in modo da preservarli per le future generazioni.
 
 
Le GEV si assumono l’impegno di collaborare, in modo continuativo e regolamentato, con gli Enti organizzatori del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica, integrando la propria attività volontaristica con quella della pubblica amministrazione. Le GEV rivestono infatti la funzione di Pubblico Ufficiale e svolgono anche compiti di vigilanza, verificando il rispetto della normativa ambientale.
 
Le GEV esercitano funzioni educative ma anche sanzionatorie: si relazionano con le scolaresche e la cittadinanza, informano sulle leggi e sui comportamenti finalizzati alla tutela ambientale, redigono verbali di accertamento o segnalazione riguardanti illeciti amministrativi di natura ambientale, partecipano a monitoraggi e progetti naturalistici, collaborano con le autorità competenti in caso di emergenze di carattere ecologico e per la difesa del territorio.
In Lombardia, il Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica, istituito già nel 1980, è attualmente disciplinato dalla L.R. 9/2005 e s.m.i., che favorisce la partecipazione dei cittadini alla difesa del patrimonio naturale e paesistico, ed è stato istituito per favorire la formazione di una coscienza civica di rispetto e di interesse per la natura e il territorio, per la loro tutela e per una razionale gestione delle risorse ambientali.
 
Gli Enti organizzatori del Servizio sono 66:
18 Parchi Regionali
21 Comunità Montane
10 Province
8 Comuni capoluogo di Provincia
2 raggruppamenti di Comuni
7 Parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS)
Le GEV si preparano adeguatamente al loro compito, frequentando un corso di formazione, sostenendo un esame di idoneità, ricevendo il decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata dal Prefetto e il decreto di incarico dall’Ente organizzatore presso il quale svolgeranno la propria opera di volontariato. Hanno poi il dovere di prestare almeno 14 ore mensili di servizio.
Le GEV si identificano mediante il distintivo ed il tesserino rilasciati da Regione Lombardia.
Un cittadino o una cittadina che intende diventare GEV deve rivolgersi all’ente organizzatore del suo territorio per ogni informazione e per iscriversi ai corsi di formazione.
Regione Lombardia non organizza direttamente le guardie ecologiche volontarie, ma esercita una funzione di indirizzo e coordinamento del servizio, emana direttive e assegna contributi economici. Inoltre, rilascia i tesserini personali e garantisce la copertura assicurativa alle GEV in servizio. La struttura regionale responsabile per il servizio GEV è la U.O. Parchi, Tutela della Biodiversità e Paesaggio.

 

Come si diventa GEV

Chi intende diventare Guardia Ecologica Volontaria deve:

a. essere maggiorenne;
b. possedere la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
c. godere dei diritti civili e politici;
d. non aver subito condanne penali definitive;
e. possedere i requisiti fisici, tecnici e morali che la rendono idonea al servizio;
f. frequentare il corso di formazione presso un Ente organizzatore ed effettuare l’addestramento pratico;
g. superare l’esame teorico-pratico davanti alla commissione regionale;
h. conseguire dal Prefetto la nomina a guardia giurata;
i. ricevere l’incarico di Guardia Ecologica Volontaria dall’Ente presso il quale svolgerà servizio;
j. prestare giuramento davanti al sindaco del comune di residenza o ad un suo delegato.

I corsi di formazione sono realizzati dagli Enti organizzatori del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica, hanno una durata minima di 50 ore e comprendono lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche che trattano gli argomenti previsti dal programma-tipo stabilito da Regione Lombardia: gli aspetti giuridici e normativi relativi alla figura delle GEV, l’organizzazione del Servizio e la tutela ambientale, gli aspetti naturalistici e di conoscenza del territorio. Le aspiranti GEV possono frequentare il corso di formazione presso qualsiasi Ente e devono poi sostenere l’esame davanti alla commissione regionale appositamente nominata.

Nel decreto di incarico, conferito dall’Ente organizzatore presso il quale la GEV intende prestare servizio, sono specificati il territorio e le norme di competenza. In seguito, per lo svolgimento delle proprie attività di volontariato, le GEV si devono attenere strettamente agli ordini di servizio ricevuti e precedentemente concordati con il responsabile in base alle proprie disponibilità.

 

Ambiti di competenza

Il potere di accertamento delle GEV è definito nel decreto di incarico a Guardia Ecologica Volontaria rilasciato dagli Enti organizzatori: in esso vengono specificati gli ambiti normativi ed il territorio di competenza in cui le GEV sono chiamate a operare.

Le norme di riferimento sono quelle individuate dal D.p.g.r. 21 aprile 2009, n. 3832 “Individuazione degli ambiti normativi di competenza delle guardie ecologiche volontarie”, alle quali si possono aggiungere le norme ed i regolamenti di ogni singolo ente.
Settori di competenza:

– aree regionali protette: L.R. 30 novembre 1983, n. 86
– fauna minore e flora spontanea:L.R. 31 marzo 2008, n. 10
– minerali da collezione: L.R. 10 gennaio 1989, n. 2
– sostanze minerali di cava: L.R. 8 agosto 1998, n. 14
– funghi epigei freschi e conservati: L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 (capo I, Titolo VIII)
– tartufi freschi e conservati: L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 (capo II, Titolo VIII)
– settore apistico: L.R. 24 marzo 2004, n. 5 (art. 11)
– tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell’economia forestale (trasformazione del bosco, trasformazione d’uso del suolo, manutenzione e gestione del bosco e di terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, incendio boschivo, transito su strade agro-silvo-pastorali, gru a cavo o fili a sbalzo): L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 (Titolo IV)
– scarichi delle acque reflue domestiche e di reti fognarie: Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n. 3 (artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11); L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 (art. 52, comma 1); D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (art. 133, comma 2).
– accertamento di illeciti amministrativi contro il demanio idrico: R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669
– rifiuti: D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni
– regolamento degli Enti organizzatori
– attività venatoria e/o piscatoria (solo per le GEV che abbiano frequentato specifici corsi con profitto e previa intesa con le Province competenti)

 

Normativa di riferimento

– L.R. 28 febbraio 2005, n. 9 “Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica”. BURL n. 9, 1° suppl. ord. del 01 marzo 2005. Modificata dalla L.R. 6 maggio 2008, n. 14.
– D.p.g.r. 21 aprile 2009, n. 3832 “Individuazione degli ambiti normativi di competenza delle guardie ecologiche volontarie”
– D.g.r. 18 novembre 2009, n. 8/10557 “Adeguamento dei segni distintivi del servizio volontario di vigilanza ecologica al nuovo marchio di Regione Lombardia di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 9307/2009”. BURL n. 48 del 30 novembre 2009.
– D.g.r. 6 luglio 2011, n. IX/1951 “Definizione delle caratteristiche dei capi di abbigliamento delle guardie ecologiche volontarie (art. 3, c. 1, lett. E), l.r. 9/2005” – dal motore di ricerca cercare il BURL Sede Ordinaria n.28 del 14.7.2011
– D.g.r. 4 agosto 2011, n. IX/2108 “Modalità per l’attribuzione delle risorse finanziarie, in parte corrente, agli enti organizzatori del servizio di vigilanza ecologica, per le spese di gestione e funzionamento (artt. 3 e 12, L.R. 9/2005)”.BURL n. 35 del 31 agosto 2011.
– L.R. 30 novembre 1983, n. 86 “Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale”
–L.R. 4 agosto 2011, n. 12 “Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)”
– L.R. 31 marzo 2008, n. 10 “Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea”
– L.R. 10 gennaio 1989, n. 2 “Disciplina della ricerca e raccolta di minerali da collezione”
– L.R. 8 agosto 1998, n. 14 “Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava”
– L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale” (Titolo IV; Titolo VIII, capo I; Titolo VIII, capo II)
– L.R. 24 marzo 2004, n. 5 “Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004” (art. 11 “Disposizioni per l’attività del settore apistico”)
– Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n. 3 “Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell’art. 52, comma 1 lett. a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”
– D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”
– R.D. 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”
– R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669 “Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di prima e seconda categoria e delle opere di bonifica”.

Maggiori informazioni le trovate sul Sito della Regione.